La fiscalità delle holding e la risposta ad interpello n. 215 del 2022
Le società holding e le norme fiscali principali
Le società holding sono quelle società che possiedono partecipazioni di maggioranza in società controllate. Sono poi definite holding pure quelle che possiedono solo partecipazioni di controllo in altre società, mentre si definiscono holding miste quelle che insieme alla gestione delle partecipazioni, svolgono anche attività commerciali.
Le norme fiscali si occupano delle holding in diversi momenti, ma per questa riflessione sono rilevanti le disposizioni dell’art. 87 e dell’art. 177 del Tuir. Nel primo caso il fisco stabilisce le condizioni per poter usufruire della cd. participation exemption, nel secondo caso, le condizioni per poter usufruire del conferimento o dello scambio di partecipazioni a effetto realizzativo controllato.
Il trattamento fiscale dei conferimenti nelle holding
In sostanza la legge tributaria consente ad una persona fisica di conferire in una società holding le proprie partecipazioni in società commerciali, senza sottoporre a tassazione il trasferimento, in due casi: quando siano rappresentate da quote di maggioranza o in grado di garantire il controllo della società partecipata, oppure quando, contemporaneamente, le partecipazioni consentano diritti di voto superiori al 20% o siano superiori al 25% del capitale sociale e vengano conferite in una holding posseduta al 100% dalla persona fisica che le conferisce. Inoltre il conferimento è considerato neutrale fiscalmente e non è sottoposto a tassazione in capo alla persona fisica conferente se viene trasferito il valore di patrimonio netto della sua partecipazione nella società commerciale.
Un esempio di applicazione pratica della norma
Un esempio concreto potrà aiutare a capire l’importanza di questa norma. Il signor Rossi possiede da oltre 40 anni la quota di maggioranza della sua società commerciale che svolge attività di commercio all’ingrosso. Ora è deciso a lasciare ad altri la continuazione dell’attività ma non avendo eredi interessati al passaggio generazionale, intende vendere le proprie quote e, senza fretta, cercare potenziali acquirenti. In caso di vendita diretta a terzi egli dovrà pagare le imposte nella misura del 26% della plusvalenza realizzata, cioé se la quota ha un valore di patrimonio netto di 100.000 euro ed il valore di mercato è di 1.100.000 euro, egli dovrà pagare 260.000 euro di imposte, ovvero il 26% della plusvalenza di 1.000.000. In alternativa, finchè la legge lo permetterà, potrebbe richiedere una perizia di rivalutazione della quota pagando il 14% del corrispettivo, che nel caso specifico la tassazione ammonterebbe ad euro 154.000, cioé il 14% di 1.100.000. Se invece conferisse la sua quota di maggioranza in una holding che egli detiene al 100%, potrebbe far decorrere il periodo necessario, ovvero 12 mesi e 1 giorno, dopo di che sarebbe la società holding a cedere la partecipazione a terzi e non più il signor Rossi come persona fisica. In questo caso entra in funzione l’art. 87 del Tuir che stabilisce le condizioni per poter entrare nella cd. Pex – Participation exemption – e che consente di esentare al 95% la tassazione della plusvalenza di 1.000.000 di euro. In sostanza invece di tassare l’intera plusvalenza, viene tassato solo il 5% di essa, nel caso dell’esempio la holding dovrà pagare le imposte pari al 24% del 5% cioé, l’1,2% dell’intera plusvalenza che è pari ad euro 12.000.
Perchè il fisco concede questo trattamento fiscale di favore
E’ evidente il vantaggio fiscale dell’operazione, ma il motivo per cui viene consentita non è l’estrema generosità del fisco italiano o una clamorosa svista dell’amministrazione finanziaria. In realtà questa disciplina, da una parte ha lo scopo di favorire il passaggio generazionale o comunque la continuità aziendale di società che danno lavoro a molti dipendenti e sono dunque preziose per l’economia nazionale e che invece potrebbero cessare ogni attività con il danno conseguente. Dall’altra parte in realtà il fisco non fa alcuno sconto, ma consente solo la “sospensione temporanea” della tassazione, perchè alla fine, se la persona fisica vorrà ricevere nelle proprie tasche il denaro ricavato dalla vendita, cioé se vorrà trasferire dal conto della società holding al proprio conto personale il provento della vendita, dovrà comunque versare il 26% sui dividendi percepiti.
Proprio questo è il problema che si pone dopo la risposta ad interpello n. 215 del 2022.
La risposta ad interpello n. 215 del 2022
Un contribuente propone un interpello anti-abuso per verificare preventivamente che una operazione di riorganizzazione aziendale non costituisca abuso del diritto, cioé non sia in contrasto con l’art. 10-bis della Legge 212/2000, che definisce i requisiti ed i limiti per individuare la cd. elusione fiscale.
L’operazione di conferimento della quota di maggioranza in una società commerciale da una persona fisica ad una società holding, prevede due scenari: nel primo viene costituita una società holding unipersonale, destinata a svolgere attività sia di gestione partecipazioni che immobiliare e commerciale – holding mista – e nel secondo invece vengono costituite due società holding, una parrebbe destinata a svolgere essenzialmente l’attività di gestione partecipazioni – holding pura – pur escludendo che essa possa in futuro assumere la figura di società di comodo o in perdita sistemica, mentre l’altra rimarrebbe destinata a svolgere sia attività commerciale che gestione di partecipazioni – holding mista.
L’Agenzia Entrate conferma che l’operazione di conferimento della quota non è abusiva ai sensi delle norme di legge, in entrambi gli scenari. Però aggiunge una considerazione che potrebbe davvero creare confusione.
Infatti nella risposta si afferma che: “Al riguardo, occorre infatti considerare che il progetto di riorganizzazione societaria descritto dall’Istante determinerebbe, in entrambe le ipotesi prospettate, l’esercizio da parte delle società conferitarie di un’attività imprenditoriale caratterizzata da un impiego attivo ed efficace delle risorse derivanti dalla distribuzione dei dividendi. Per contro, qualora tale circostanza non si verificasse, ossia se alla costituzione delle società oggetto della riorganizzazione non dovesse seguire l’effettivo esercizio di un’attività imprenditoriale e lo sfruttamento economicamente vantaggioso e proporzionalmente adeguato delle risorse provenienti (anche) dai dividendi della società Delta, potrebbe configurarsi una fattispecie abusiva. La gestione passiva di asset patrimoniali infatti evidenzierebbe la natura prettamente fiscale della riorganizzazione posta in essere. La mancanza di vitalità economica in una o entrambe le società costituite a seguito della riorganizzazione posta in essere rivelerebbe la creazione di meri contenitori, che pertanto risulterebbero funzionali ad un aggiramento dell’articolo 27, comma 1, del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, in considerazione del mero godimento di beni realizzato attraverso tali società, a discapito dell’effettiva attività economica rappresentata nell’istanza.”
Queste affermazioni fanno sorgere il dubbio che le società holding pure che nascono solo ed esclusivamente per svolgere l’attività di gestione, compravendita e sviluppo delle partecipazioni in società commerciali possano essere conferitarie delle operazioni di riorganizzazione di cui all’art. 177 co. 2, senza incorrere nell’abuso del diritto. Eppure la società holding pura possiede un proprio codice Ateco specifico, il 64.20.00, perchè l’attività svolta è considerata quale attività economica al pari di tutte le altre, di natura commerciale, né l’art. 177 del Tuir pone come ulteriore condizione per l’applicazione dell’effetto realizzativo controllato che la società conferitaria, cioé la società che riceve il conferimento della quota da parte della persona fisica, debba essere una holding mista oppure debba svolgere attività d’impresa, nè sembra che l’esclusione della gestione passiva degli asset patrimoniali trasferiti sia un’ulteriore condizione normativa. Gli unici riferimenti alla condizioni necessaria di operatività commerciale vengono fatti nell’art. 87 del Tuir, quando si parla però della participation exemption, che spetta soltanto qualora la holding ceda una partecipazione in una società commerciale operativa, ma non si riferisce certo alla attività della holding.
Svista o confusione?
Dunque le affermazioni contenute nella risposta n. 215 del 2022 sono destinate a far discutere, infatti se l’Ae sostiene che per evitare l’abuso del diritto, le società conferitarie indicate nei due scenari dell’interpello, una holding pura ed una holding mista, devono esercitare una attività imprenditoriale attiva impiegando le risorse derivanti dalla distribuzione dei dividendi della società commerciale conferente, si entra in un territorio sconosciuto, a meno che per attività imprenditoriale attiva non si intenda anche l’esercizio della sola attività di gestione delle partecipazioni che può e deve svolgere la holding pura.
Certo che, a volte, anche gli interpelli dovrebbero essere posti senza far nascere in seno all’amministrazione finanziaria sospetti o dubbi che possano condurre a conseguenze inattese, dunque forse il riferimento al fatto che le società holding di nuova costituzione non avrebbero avuto come sviluppo futuro quello di diventare società di comodo o in perdita sistemica, avrebbe potuto essere evitato, anche alla luce della risposta ad interpello n. 199 del 2021, nella quale invece non si era ritenuto abusivo neppure il comportamento di un contribuente persona fisica che aveva chiaramente indicato di effettuare la riorganizzazione aziendale al solo scopo di poter usufruire della participation exemption, avendo egli addirittura sottoscritto preliminare di vendita della partecipazione prima del conferimento in holding. In quella occasione l’Ae aveva precisato che l’operazione non poteva essere considerata abusiva perchè, in ogni caso, se la persona fisica avesse voluto ricevere nelle proprie tasche la plusvalenza da cessione della partecipazioni detenuta e venduta dalla holding avrebbe dovuto comunque versare l’imposta sostitutiva del 26% senza alcun salto d’imposta.
Conclusione
Dunque seppure la risposta n. 215 del 2022 valga solo e soltanto per il contribuente che ha proposto l’interpello anti-abuso, si apre il tema dell’attività che deve svolgere la holding, quanto meno quella pura, per poter evitare di considerare l’operazione di riorganizzazione aziendale come abusiva.
Si apre un nuovo scenario con buon pace di chi definisce la holding una “cassaforte” di famiglia e si apre anche per tutte le holding pure esistenti, infatti tutti i consulenti che se ne occupano dovranno iniziare a verificare se le holding pure che gestiscono rispecchino i requisiti suddetti.
La realtà attuale ci restituisce una situazione completamente diversa, non crediamo infatti che le holding costituite dai grandi gruppi industriali italiani, che utilizzano a volte anche holding costituite addirittura in forma di società semplice, possano essere ritenute abusive per il solo fatto di limitarsi a gestire le partecipazioni delle società sub-holding e operative sottostanti, senza esercitare altre attività imprenditoriali e, spesso, utilizzandole solo per attività di cash pooling o di distribuzione dei dividendi.
Finiguerra e Partners Srl
Dr. Mauro Finiguerra