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La sentenza CTR Liguria n. 390 del 6.4.2022

La Commissione Tributaria Regionale di Genova conferma in appello la sentenza della CTP di Imperia rilevando un caso di forza maggiore nella lentezza della burocrazia italiana che ha provocato un ritardo nell’iscrizione all’anagrafe dei residenti per un cittadino russo.

Il caso

Un cittadino russo acquista un immobile, nel mese di dicembre 2013, richiedendo le agevolazioni prima abitazione. La legge consente l’agevolazione solo se l’acquirente trasferisce la propria residenza nell’immobile entro 18 mesi dalla data di acquisto. Il cittadino russo chiede il rilascio del permesso all’inizio di gennaio 2015, confidando nella legge sull’immigrazione, che fissa a 90 giorni il termine per ottenerlo. Tuttavia i 18 mesi scadono il 17 giugno 2015 ma il permesso di soggiorno, viene rilasciato solo il 1 settembre 2015, data nella quale il cittadino russo immediatamente va ad iscriversi all’anagrafe dei residenti.

L’Agenzia Entrate emette un avviso di rettifica e liquidazione contestando la mancata acquisizione della residenza nei termini e richiede al cittadino russo l’imposta di registro e l’imposta di bollo sul mutuo ottenuto per sostenere l’acquisto della casa.

La causa di forza maggiore 

Il cittadino russo ricorre contro l’avviso sostenendo che il ritardo non è a lui imputabile perchè ha richiesto il permesso con un anticipo di oltre sei mesi rispetto alla scadenza dei 18 mesi e, poichè la legge stabilisce che il permesso debba essere rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, non poteva supporre che così non avvenisse.

L’Agenzia Entrate sostiene invece che il cittadino russo si sia attivato in ritardo, cioé solo dopo circa un anno dall’acquisto dell’immobile e che dunque non abbia fatto tutto il possibile per prevenire il ritardo nel rilascio del permesso, perchè doveva prevenire le “prevedibili lungaggini burocratiche” della burocrazia italiana che, soprattutto in materia di permessi di soggiorno, avrebbe potuto causare un ritardo fatale.

La valutazione dei giudici

I giudici regionali confermano la sentenza di primo grado, già favorevole al cittadino russo, e confermano che “le lungaggini (sono) forse da ritenere note al cittadino italiano, ma non certo allo straniero.” Dunque anche per la CTR pare sussistere la causa di forza maggiore.

Le altre motivazioni dell’Agenzia Entrate non sono state poi ritenute fondate, anche perchè evidentemente pretestuose, sia sulla possibile esistenza di un ulteriore permesso di soggiorno, sia sulla mancata allegazione al ricorso di documenti assolutamente non richiesti né rilevanti per il procedimento.

Conclusione

La causa di forza maggiore e la decadenza delle agevolazioni prima abitazione sono un argomento molto complesso e delicato e le decisioni a favore del contribuente sono estremamente rare, perchè oltre a dimostrare l’esistenza della causa, occorre poi dimostrare che l’evento era imprevedibile e che il contribuente abbia in ogni caso usato ogni mezzo per prevenirne l’imprevedibilità.

Certamente si apre un grande spiraglio per tutti i cittadini stranieri che potrebbero avere gli stessi problemi.

Insomma una decisione che rende più “accogliente” il nostro sistema a chi viene dall’estero ad investire nel nostro Paese.

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MF